Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(D:\home\italianelmondo.org\httpdocs/wp-content/plugins/http://www.italianelmondo.org/wp-content/plugins/webriti-companion/languages/webriti-companion-it_IT.mo) is not within the allowed path(s): (D:/home/italianelmondo.org\;C:\Windows\Temp\) in D:\home\italianelmondo.org\httpdocs\wp-includes\l10n.php on line 741
Investimenti stranieri – Italia nel Mondo

Cuba

Roma: 29/08/16

Riportiamo alcune informazioni inerenti agli investimenti stranieri sull’isola di Cuba.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e offrire opportunità alle nostre imprese di avvalersi della nostra collaborazione.

INVESTIMENTI STRANIERI

Forme di investimento straniero

Gli investimenti stranieri definiti nella presente Legge, possono presentarsi come:

a) investimenti diretti, in cui l’investitore straniero partecipa come azionista in un’impresa mista o in una società a capitale completamente straniero o con contributi in contratti di associazione economica internazionale, partecipando effettivamente nella gestione del business; e
b) investimenti in azioni o in altri titoli, valori pubblici o privati, che non sono un investimento diretto.

Gli investimenti stranieri adottano una delle seguenti forme:

a) impresa mista;
b) contratto di associazione economica internazionale; o c) impresa a capitale completamente straniero.

2. Sono classificati contratti di associazione economica internazionale, tra gli altri, i contratti di rischio per l’esplorazione di risorse naturali non rinnovabili, per la costruzione, la produzione agricola, l’amministrazione alberghiera, produttiva o di servizi e i contratti per la fornitura di servizi professionali.

NEGOZIAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’INVESTIMENTO STRANIERO

Per la creazione di un’associazione economica internazionale, l’investitore nazionale deve negoziare con l’investitore straniero ogni aspetto dell’investimento, compresa la sua fattibilità economica, i rispettivi apporti, la forma di gestione e amministrazione che ha tale associazione così come i documenti legali per la sua formalizzazione.

2. Se si tratta di una società a capitale completamente straniero, il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri indica all’investitore, l’ente cubano responsabile della succursale o sub- succursale o dell’attività economica in cui desidera realizzare il proprio investimento, con cui deve discutere la propria proposta e ottenere la corrispondente autorizzazione scritta.

Lo stato cubano autorizza investimenti stranieri che non influenzano la difesa e la sicurezza nazionale, il patrimonio nazionale e l’ambiente.

L’approvazione ad effettuare investimenti stranieri nel territorio nazionale è concessa soddisfacendo il settore, la forma e le caratteristiche degli investimenti stranieri, dai seguenti organi di stato:

a) il Consiglio di Stato;
b) Il Consiglio dei Ministri; e
c) il Capo dell’Organismo dell’Amministrazione Centrale dello Stato autorizzato.

2. Il Consiglio di Stato approva gli investimenti stranieri, di qualunque forma, nei seguenti casi:

a) quando si cercano o si sfruttano risorse naturali non rinnovabili, ad eccezione di contratti di associazione economica internazionale a rischio approvati e autorizzati in conformità al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo; e

b) quando si realizzano per la gestione dei servizi pubblici, quali trasporti, comunicazioni, acquedotti, energia elettrica, per la realizzazione di un’opera pubblica o lo sfruttamento di un bene pubblico.

Una volta approvato l’investimento straniero da parte del Consiglio di Stato, nei casi di cui sopra, il Consiglio dei Ministri emette l’Autorizzazione.

3. Il Consiglio dei Ministri approva ed emette l’Autorizzazione ad investimenti stranieri, nel caso di: a) sviluppi immobiliari;
b) imprese con capitale completamente straniero;
c) trasferimento di beni statali o di altri diritti reali su beni statali;

d) contratti di associazione economica internazionale a rischio per lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili e loro produzione;

e) coinvolgimento di una società straniera con partecipazione di capitale pubblico; f) uso di fonti energetiche rinnovabili;

g) sistema delle imprese nei settori della sanità, dell’istruzione e delle forze armate; e

h) altri investimenti stranieri che non richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

4. Il Consiglio dei Ministri può delegare ai capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, il potere di approvare e autorizzare gli investimenti stranieri nei casi di sua competenza e secondo le forme o i settori di destinazione.

Per la costituzione di un’impresa mista o di un’impresa a capitale completamente straniero, nonché per la stesura di un contratto di associazione economica internazionale, è necessario presentare domanda al Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, in conformità alle disposizioni del Regolamento della presente Legge.

2. Se lo scopo dell’investimento approvato è la gestione di un servizio pubblico, l’esecuzione di un’opera pubblica o lo sfruttamento di un bene pubblico, il Consiglio dei Ministri, previa l’approvazione del Consiglio di Stato, rilascia la corrispondente concessione amministrativa, nei termini e alle condizioni stabilite in conformità con le disposizioni della normativa vigente.

3. La decisione che nega o consente gli investimenti stranieri da parte dell’autorità competente viene rilasciata entro sessanta giorni di calendario dalla data di deposito della domanda e deve essere notificata ai richiedenti.

Nel caso di forme di investimento straniero soggette all’approvazione dei capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, la decisione è emessa entro quarantacinque giorni di calendario a partire dalla data in cui è stata ammessa.

Le modifiche alle condizioni stabilite nell’Autorizzazione richiedono l’approvazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 21 della presente Legge.

Le condizioni stabilite nell’Autorizzazione possono essere chiarite, attraverso il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, su richiesta degli investitori.