NEGOZIAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’INVESTIMENTO STRANIERO
Per la creazione di un’associazione economica internazionale, l’investitore nazionale deve negoziare con l’investitore straniero ogni aspetto dell’investimento, compresa la sua fattibilità economica, i rispettivi apporti, la forma di gestione e amministrazione che ha tale associazione così come i documenti legali per la sua formalizzazione.
2. Se si tratta di una società a capitale completamente straniero, il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri indica all’investitore, l’ente cubano responsabile della succursale o sub- succursale o dell’attività economica in cui desidera realizzare il proprio investimento, con cui deve discutere la propria proposta e ottenere la corrispondente autorizzazione scritta.
Lo stato cubano autorizza investimenti stranieri che non influenzano la difesa e la sicurezza nazionale, il patrimonio nazionale e l’ambiente.
L’approvazione ad effettuare investimenti stranieri nel territorio nazionale è concessa soddisfacendo il settore, la forma e le caratteristiche degli investimenti stranieri, dai seguenti organi di stato:
a) il Consiglio di Stato;
b) Il Consiglio dei Ministri; e
c) il Capo dell’Organismo dell’Amministrazione Centrale dello Stato autorizzato.
2. Il Consiglio di Stato approva gli investimenti stranieri, di qualunque forma, nei seguenti casi:
a) quando si cercano o si sfruttano risorse naturali non rinnovabili, ad eccezione di contratti di associazione economica internazionale a rischio approvati e autorizzati in conformità al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo; e
b) quando si realizzano per la gestione dei servizi pubblici, quali trasporti, comunicazioni, acquedotti, energia elettrica, per la realizzazione di un’opera pubblica o lo sfruttamento di un bene pubblico.
Una volta approvato l’investimento straniero da parte del Consiglio di Stato, nei casi di cui sopra, il Consiglio dei Ministri emette l’Autorizzazione.
3. Il Consiglio dei Ministri approva ed emette l’Autorizzazione ad investimenti stranieri, nel caso di: a) sviluppi immobiliari;
b) imprese con capitale completamente straniero;
c) trasferimento di beni statali o di altri diritti reali su beni statali;
d) contratti di associazione economica internazionale a rischio per lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili e loro produzione;
e) coinvolgimento di una società straniera con partecipazione di capitale pubblico; f) uso di fonti energetiche rinnovabili;